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Certificazione F-gas: cos’ è la certificazione f-gas e a chi
si rivolge

La certificazione F-gas è un documento obbligatorio che certifica il personale e le imprese che gestiscono i
gas fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra.

Quadro Normativo

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R. N.43 del 27/01/2012.
Il regolamento UE n. 517/2014 ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra contemplati nel protocollo di Kyoto ed utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature ed applicazioni industriali.
Con l’applicazione dei regolamenti (UE) 2015/2067, (CE) 304/2008, (UE) 2015/2066 e (CE) 306/2008 per continuare a lavorare nel rispetto della legalità occorre:

  • qualificare le aziende ed il personale che intervengono sulle applicazioni/impianti che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra;
  • dimostrare la propria qualifica per acquistare gas fluorurati.

Ticino Società di Servizi SRLu è un Ente di Certificazione accreditato da ACCREDIA per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche che svolgono attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero,
apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra in accordo a: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018;
Schema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai
regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Requisiti di ammissione all’esame di certificazione

Per accedere all’esame di certificazione il candidato deve:
• essere preventivamente iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018;
• presentare apposita domanda, corredata dall’attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria per la quale si richiede l’esame [Categoria I, II, III, IV]). La domanda di ammissione all’esame di certificazione è scaricabile dalla sezione Download.

Durata della certificazione

Il Certificato del personale addetto alle attività di cui al Regolamento (UE) n. (UE) 2015/2067, ha validità per un periodo di dieci anni a partire dalla data di emissione purché lo stesso venga confermato annualmente. Ogni anno, la persona fisica certificata, deve trasmettere:

  • Un documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi
    inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, Ticino Società di Servizi S.R.L.U. manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza a Ticino Società di Servizi S.R.L.U. di avere effettuato almeno un intervento inerente il
    campo di applicazione del certificato.
  • Una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta
    esecuzione dell’incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;
  • Conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione.

Ticino Servizi

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Laboratorio saldatura

Ticino Società di Servizi effettua anche certificazioni:

  • Certificazioni energetiche
  • Asseverazioni incendi e rinnovi “818”

Centro di esame per la certificazione di:

  • qualifica di saldatura EN 15614
  • qualifica del saldatore EN 9606-1

L’ente terzo genera fiducia

Ticino offre servizi di parte terza indipendente, in numerosi ambiti della vita quotidiana come salute e sicurezza sul lavoro, energia e ambiente, prodotti medicali e di consumo, impianti industriali, mobilità e responsabilità sociale delle imprese. La verifica della conformità viene effettuata per motivi di regolamentazione o di buona pratica, per proteggere consumatori, lavoratori, e ambiente. La fiducia nei prodotti e nei processi è generata in maniera più efficace attraverso la verifica della conformità da parte di enti terzi indipendenti.

Certificazioni di parte terza

TICINO Società Di Servizi effettua verifiche come ente indipendente:

Verifiche di Messa a terra e dispositivi scariche atmosferiche DPR 462/01

In collaborazione con Apave Italia srl ai sensi del art. 71 comma II D. lgs 81/08

Attrezzature di lavoro All. VII D.lgs 81/08

Sollevamento persone e cose

Pressione

Idroestrattori

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Affidarsi alla Ticino Società di servizi Srl comporta numerosi vantaggi:

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