CORSI

Antincendio, primo soccorso, lavori in quota, operatori alimentari. La formazione è sicurezza per il tuo futuro!

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Ticino Servizi

Formazione

In data 04/09/2017 la Ticino ha ottenuto un’ulteriore accreditamento alla Regione Lombardia come ente di Formazione Sezione B al n° 1051 e si è dotata di un modello di gestione, organizzazione e controllo secondo la ex Legge 231/2001 ed ha implementato un sistema di gestione della qualità secondo gli standard ISO 9001 settore di certificazione EA37 registrata al n° SGQ 9001-146/16 Accredia.

Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda. Il D.Lgs. 81/2008 contempla la formazione, l’informazione e l’addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie.

Ticino Società di Servizi offre e garantisce la formazione sulla sicurezza dei lavoratori, e delle abilitazioni secondo le disposizioni della Conferenza Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano e del codice Ateco.
Il Decreto stabilisce anche quali sono le figure aziendali che devono svolgere il ruolo di formatori e che tipo di formazione devono svolgere nei confronti dei lavoratori.

Formazione

Sicurezza per il futuro

La formazione rappresenta un tema del tempo presente, come pure un solido investimento per la crescita ed il futuro dell’azienda.

Non si tratta semplicemente di un adeguamento continuo agli standard legislativi (pur necessario), ma di un rinnovamento attento e costante delle competenze interne, per un migliore supporto alla Clientela e per non perdere competitività sul mercato.

Ticino Servizi
collabora con Enti di formazione accreditati per assistenza formativa.

Formazione dei datori di lavoro

(Art. 34 D.lgs 81/08) 

Corso di formazione per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

                                                                      Completo            Aggiornamento
per le aziende a basso rischio                    16 ore                        6 ore
per le aziende a medio rischio                   32 ore                        10 ore
per le aziende ad alto rischio                     48 ore                        14 ore

Formazione dei lavoratori

(Art. 37 D.lgs 81/08) 

Corso di formazione base in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’ articolo 2, comma 1, nonché alla formazione facoltativa dei soggetti di cui all’ articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.1, composto da due moduli.

Formazione generale:
4 ore per tutti i lavoratori, riguarda i concetti generali della sicurezza sul lavoro;

Formazione specifica:
4 ore per le aziende a basso rischio
8 ore per le aziende a medio rischio
12 ore per le aziende ad alto rischio

R.L.S.

(Art. 37 e 47 D.lgs 81/08) 

Corso per lavoratori che intendono svolgere il compito di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dall’art. 37, comma 10 e art. 47 del D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 81/2008 stabilisce che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Formazione in materia di Primo Soccorso Aziendale

(Art. 37 Dlgs.81/08)

Corso per lavoratori che intendono svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 81/08, le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.|

Formazione alla prevenzione e lotta incendi

(Art. 37 Dlgs.81/08) 

Corso per lavoratori che intendono svolgere il compito di prevenzione incendi, in materia quindi di sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 art. 37 co. 9. Con aggiornamento in attesa di definizione.

Formazione addetti lavori elettrici

(Art. 82-83 Dlgs.81/08) 

Corso per lavoratori che intendono svolgere lavori elettrici ai sensi della norma CEI 11-27:2014 CEI EN 50110/1.

I lavori sotto tensione, fuori e in prossimità, devono essere eseguiti da Persone Esperte (PES) o Persone Avvertite (PAV). Le Persone Comuni (PEC) possono lavorare solo sotto la responsabilità, per quanto riguarda il controllo del rischio elettrico, di PES attraverso la supervisione o sotto la sorveglianza di PES o PAV. Nei lavori sotto tensione, in aggiunta ad una delle suddette qualifiche, è necessaria anche l’idoneità ad eseguirli con PEI (Persona Idonea).

FER

Il 21 ottobre 2015 è uscito il Decreto Regionale 8711 della Regione Lombardia, che stabilisce l’OBBLIGATORIETÁ di frequentare i corsi abilitanti per installatori e manutentori straordinari di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili: impianti geotermici, pompe di calore (anche i classici impianti di condizionamento split che si possono utilizzare per produrre caldo nella stagione invernale), impianti solari termici, impianti fotovoltaici, generatori di calore alimentati da biomasse.

Il discente deve specificare il possesso requisiti ai titoli del DM 37/2008 – Art. 4: a, b, c, d.

Requisito DM 37

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’ allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo.

La prima scadenza per adeguarsi alla Normativa era il 31 dicembre 2016.

Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

(Art. 116 Dlgs.81/08)

Corso di Formazione per lavoratori adibiti ai lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Il percorso formativo è finalizzato all’ apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Il corso è strutturato in due moduli:

  • Modulo base
    • Modulo teorico-pratico (base per i due percorsi formativi specifici) (12 ore)
  • Modulo specifico
    • modulo specifico A (20 ore)
    • modulo specifico B (20 ore)